Domanda:
a 70 anni si paga la tassa della televisione?
VALENTINA
2009-01-11 07:37:24 UTC
raga 10 pnt a k me lo spiega bn e brevemente...a 70 anni si paga la tassa della televisione???
Sette risposte:
2009-01-11 07:39:43 UTC
i miei nonni hanno 92 e 88 anni e la pagano
Dємєтяα \m/
2009-01-11 15:40:47 UTC
La tassa della televisione NON si paga a prescindere dall'età
zan
2009-01-14 11:42:03 UTC
Fonte: RAI





ESONERO CANONE TV 75 ENNI



Nei prossimi giorni sara' pubblicata la circolare dell'Agenzia delle Entrate contenente le istruzioni necessarie per richiedere l'esenzione del canone.



TESTO DELLA NORMA (Art. 1, comma 132, legge finanziaria 2008). Come modificato dal D.L. 31/12/2007 n.248.



A decorrere dall’anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l’abuso è comminata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone RAI dovuto ed agli interessi di mora, d’importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.



- Quali sono i requisiti di legge per poter aver diritto all’esenzione?

Eta’ pari o superiore a 75 anni, con reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilita’, senza conviventi, e possesso di apparecchi televisivi solo nel luogo di residenza.



- Da quando e fino a quando posso inviare la domanda di esenzione? Quale documentazione e' necessario produrre?

Le istruzioni al riguardo non sono ancora note, ma verranno pubblicate su Televideo e su questo Sito non appena saranno state emanate.



- Il reddito che devo considerare e’ solo quello da pensione?

No, per poter aver diritto all’esenzione e’ necessario che tutti i redditi, propri e del coniuge, cumulati insieme (e quindi ad esempio anche redditi da proprieta’ immobiliari o da rendite finanziarie etc.) non superino nel complesso la somma di 516,46 euro per tredici mensilita’.



- Se ho 75 anni o piu’, ma ho un convivente diverso dal coniuge, posso aver diritto all’esenzione?

No, neanche se il convivente non ha alcun reddito proprio.



- Se ho un televisore nella mia residenza ed uno in un'altra abitazione, posso aver diritto all’esenzione?

No, neanche se la seconda abitazione non e' di proprieta’.



- Qual'e' la durata dell'esenzione?

L'esenzione ha validita' annuale. Pertanto, l'istanza, corredata della documentazione aggiornata, deve essere rinnovata ogni anno.



- Cosa succede se, pur avendo diritto all'esenzione, ho pagato il canone?

In questo caso, previa documentazione ed accoglimento della domanda corredata della necessaria documentazione, si avra' diritto al rimborso della somma corrisposta.
Mary
2009-01-11 16:47:14 UTC
La tassa della televisione si paga finchè si è in vita
2009-01-11 16:44:02 UTC
Si paga fino a 75, dopodichè bisogna avere i seguenti requisiti.
aranciagustosa
2009-01-11 15:40:34 UTC
certo che si
2009-01-11 15:49:36 UTC
Modulistica Moduli pronti per ricorsi contro decisioni e provvedimenti



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INTERPELLO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL CANONE/TASSA RAI



Da molto tempo stiamo cercando di ottenere una risposta precisa dalle istituzioni: quali sono gli "apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni" soggetti al canone/tassa tv? Lo abbiamo chiesto al servizio Rispondi Rai, alle sedi regionali della Rai, all'Agenzia delle Entrate, al ministro della Finanza. Lo abbiamo fatto per telefono, per lettera raccomandata a/r di messa in mora e con ben quattro interrogazioni parlamentari. Fino ad oggi, siamo stati cortesemente ignorati.

Per questo invitiamo tutti i cittadini sprovvisti di televisore, ma in possesso di altri apparecchi multimediali (computer, decoder, etc.) per i quali hanno ricevuto una richiesta di pagamento da parte della Rai a proporre un interpello all'Agenzia delle Entrate. Contrariamente ad altre forme di richiesta, se l'interpello non riceve risposta, il contribuente può far valere la sua interpretazione della legge, senza incorrere in future sanzioni. In altre parole, se l'Agenzia delle Entrate continua a non rispondere, si potrà tranquillamente non pagare il canone/tassa per computer e altri apparecchi multimediali senza rischi di incorrere in sanzioni.



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MODULO PER L'INTERPELLO

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[da inviare per raccomandata a/r]



Agenzia delle Entrate

Direzione regionale ___________________

[inserire l'indirizzo giusto selezionandolo da qui:

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Contatti/Contatta+Agenzia/

Uffici+Agenzia+new/Indirizzi+delle+Direzioni+Regionali]





Oggetto: interpello ai sensi della legge 27 luglio 2000, n. 212 – Canone di abbonamento TV ex regio decreto-legge 246/1938





Il sottoscritto ________________, nato a ________ il ________, residente in _________ via/p.za ________, C.F. _____________, tel. __________, email____________, non in possesso di apparecchi televisivi (cd. “televisori”)



PREMESSO CHE:



In data ___________, ho ricevuto dalla Rai la richiesta di pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni (vedi allegato 1). [allegare copia della richiesta]



Il Regio decreto-Legge 246/1938 prevede il pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni laddove in possesso di un “apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni”.



In data 8 marzo 2007, al fine di poter ottenere una risposta a tale quesito, l'Aduc ha condotto una indagine, chiamando più volte il servizio “Rispondi Rai”, l'Agenzia delle Entrate, il ministero della Finanza e le sedi regionali della Rai. Da quella indagine non e' emersa una risposta chiara e certa, con alcuni operatori che invitavano a pagare il canone anche per il possesso del solo computer, altri che invece sostenevano la necessità di pagare tale tassa solo ed esclusivamente per un apparecchio televisivo (vedi allegato 2). [stampare ed allegare il seguente documento: http://www.aduc.it/dyn/comunicati/stampa.php?id=174094]



Sull'argomento sono state depositate quattro interrogazioni parlamentari ai ministri delle Comunicazioni e dell'Economia e delle Finanze, interrogazioni che non hanno ancora ricevuto alcuna risposta (n.4/03226, 4/05224, 4/05376, 4/05609).



SI CHIEDE:



se alla nozione di "apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni” soggetto al pagamento del canone di abbonamento TV ex Regio decreto-Legge 246/1938 e decreto legislativo luogotenenziale 458/1944 siano riconducibili anche i seguenti apparecchi, di cui sono in possesso:



[selezionare o aggiungere gli apparecchi di cui si e' in possesso]

Computer senza collegamento Internet

Computer con collegamento Internet tramite modem analogico (56k)

Computer con collegamento Internet a banda larga (o Adsl)

Computer senza monitor

Monitor senza computer

Modem Adsl

Modem analogico 56k

iPod ed altri Mp3 player con display capace di riprodurre sequenze video

Videocellulare

Videocitofono

Videocamera digitale con display

Macchina fotografica con display capace di riprodurre sequenze video

Videoregistratore Vhs

Riproduttore Dvd

Decoder



Qualora non giungesse da parte vostra una risposta al presente quesito entro 120 giorni dal ricevimento della presente, il sottoscritto riterrà valida la seguente interpretazione della normativa: solo gli apparecchi televisivi (cd. “televisione”) sono soggetti al pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni.





Firma __________________ Data _____________





Si allega:

1. Richiesta di pagamento del canone di abbonamento tv

2. Indagine dell'Aduc


Questo contenuto è stato originariamente pubblicato su Y! Answers, un sito di domande e risposte chiuso nel 2021.
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